Modulo per il ricorso contro un verbale per la violazione del divieto di assembramento

 

Di seguito trovate il ricorso da usare, in caso avete ricevuto un verbale riguardo il divieto di assembramento. Come al solito, gli avvocati della "resistenza attiva" hanno predisposto anche questo modulo di ricorso gratuitamente.

Il ricorso può essere presentato entro il termine indicato nel “verbale”. Il termine decorre dalla data di notifica (se consegnata di persona o per posta).

PROCEDURA

Prego compilare il documento word "scritti_difensivi_comm_governo_divieto assembramento". E’ il modulo per il ricorso amministrativo (1a fase della difesa) contro i protocolli di reclamo delle autorità esecutive (polizia, guardia di finanza, ecc.) in caso di violazione del divieto di assembramento.

Il modulo di appello compilato può essere

  • inviato con una foto del verbale all'indirizzo PEC indicato nel documento Word (ATTENZIONE: guardare sempre sul verbale dove inviare il ricorso, può essere il Commissariato del Governo o un ente provinciale, quindi inviarlo lì);

  • inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Attenzione: ci vuole raccomandata con risposta, altrimenti il ricorso è inefficace! La raccomandata deve contenere i seguenti documenti: documento Word compilato, copia del verbale.

ATTENZIONE

Vorremmo anche far presente che

  • questo ricorso vale per tutte le sanzioni che limitano la libertà di spostamento e non solo le sanzioni irrogate secondo l’ordinanza n. 8/2021 e cioè non solo quelle che limitano di uscire dalle zone infette dalle varianti africane ecc., ma per tutti i cittadini che si vogliono muovere liberamente in tutto il territorio nazionale;

  • questo ricorso è stato predisposto gratuitamente,per casi specifici e nel caso di dubbi i nostri avvocati non possono valutare caso per caso gratuitamente;

  • tale ricorso non vi protegge da eventuali sanzioni e che rappresenta solo un mezzo per opporvi alla sanzione irrogata e che ognuno si assume la responsabilità di violare le “regole”;

  • ogni persona che sia stata sanzionata si è assunta la responsabilità di infrangere le “regole” (anche se ritenute illegittime);

  • non ci assumiamo alcuna responsabilità sull’esito delle azioni.

In ogni caso questo mezzo rappresenta un valido mezzo per porre fine a questa limitazione dei nostri diritti fondamentali.

INFORMAZIONE IMPORTANTE

In caso di rigetto da parte del Commissario del Governo o dell’autorità provinciale, si può ancora ricorrere al giudice di pace entro 30 gg dalla notifica del rifiuito o dell’ordine di pagamento della sanzione. Si ha quindi una doppia tutela. continua

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