Ordinanza presidenziale
contingibile e urgente

n. 07 del 09.02.2022 - “Michis Analysen

Nuovo giorno, nuovo crimine!

Dopo le nuove misure statali sulle maschere, segue ora l'attuazione altoatesina. Il regolamento generale è lo stesso del regolamento statale (i testi sono in parte gli stessi dell'analisi del 09.02.2022 sul regolamento del Ministro della Salute del 08.02.2022, ma c'è ancora una disposizione sul trasporto scolastico).

L'ordinanze contingibile e urgente n. 7 del 09.02.2022 prevede quanto segue:

Durata: 11.02.2022-31.03.2022

  • Maschere nei luoghi al chiuso

Tranne che nelle abitazioni private, la protezione delle vie respiratorie deve essere indossata in tutti i luoghi spazi chiusi se non è possibile isolarsi permanentemente dalle persone che non vivono insieme. Il testo tedesco e quello italiano sono diversi. Mentre il testo tedesco parla solo della "propria abitazione", il testo italiano prevede tutte le abitazioni private, come previsto dal regolamento statale. Poiché il testo italiano è decisivo in questo caso, riguarda quindi anche tutte le abitazioni private nel nostro caso (ho eliminato questo passaggio nell'analisi di ieri sulla normativa statale).

  • Maschere nei luoghi all'aperto

Devi ancora portare una maschera, ma indossarla è ora obbligatorio solo in caso di folla (assembramenti o affollamenti). Il numero di persone che costituiscono una folla non è definito.

Ora, per la prima volta, l'obbligo di avere sempre con sé una maschera si applica solo all'esterno, quindi non è più obbligatorio nei luoghi chiuso. Anche se la maschera deve essere indossata nei casi specificati, l'obbligo puramente teorico di portare una maschera anche a casa in bagno non è più previsto.

I bambini sotto i 6 anni, le persone con un'esenzione dalla maschera, le persone che hanno bisogno di comunicare con una persona disabile se non è possibile con una maschera, e le persone che praticano sport non devono ancora indossare una maschera.

Tutte le misure speciali, ad esempio nel commercio, rimangono in vigore, così come tutte le altre misure preventive come il lavaggio delle mani.

Dal momento che non c'è stato l'obbligo di indossare maschere all'aperto in ogni momento e in ogni luogo (come viene spesso erroneamente riportato), poco è effettivamente cambiato qui. La disposizione della ordinanza contingibile e urgente n. 1/2022 relativa alla distanza di un metro è ancora applicabile. Questo significa che se non si mantiene la distanza di sicurezza di un metro, si può essere puniti per questo, ma non perché non si è indossata la maschera (che è necessaria solo in una folla).

  • 3G Studenti

Oltre al requisito del FFP2, la regola 3G si applica agli studenti delle scuole medie e superiori di 12 anni e oltre. Al di fuori del trasporto degli alunni, le regole generali si applicano anche ai studenti.

Il riferimento ai regolamenti del governo nelle premesse non è corretto, poiché secondo questi, attualmente non è richiesto alcun pass verde per gli alunni nel trasporto degli alunni, come si può anche vedere sulla homepage del governo:

"il trasporto scolastico dedicato è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni senza green pass, con obbligo di mascherina FFP2".

Con il riferimento a un presunto obbligo statale, il pass verde è previsto qui, a svantaggio degli alunni altoatesini!

Download ordinanza 07 del 09.02.2022