Ordinanza presidenziale
contingibile e urgente

n. 06 del 04.02.2022 - “Michis Analysen

Il nuovo provvedimento di emergenza del cosiddetto prsidente del consiglio provinciale (valido dal 07.02.2022, se non diversamente specificato) prevede quanto segue:

  • SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLA DELL’INFANZIA

1) Lo screening volontario nelle scuole è ora esteso all'asilo: i genitori lo fanno due volte alla settimana a casa con i loro poveri bambini che meritano genitori migliori!

2) Fino ad un massimo di quattro casi di covid (bambini e personale pedagogico in un gruppo), l'attività si fa in presenza, ma il personale pedagogico deve indossare una maschera FFP2 vergognosa fino al 10° giorno dopo l'ultimo caso verificatosi. Chi ha sintomi deve fare un test immediatamente e ripeterlo, se sintomatico, anche 5 giorni dopo l'ultimo contatto con una persona infetta. Se viene eseguito un test rapido dell'antigene, il risultato negativo deve essere certificato da un'autodichiarazione. 

3) Dal 5° caso di Covid in poi (non solo se il 5° caso si verifica entro 5 giorni dal 4° caso, paragrafo 2), l'attività del gruppo è sospesa per 5 giorni.

  • SCUOLA PRIMARIA

4) Se ci sono fino a quattro casi Covid (qui, curiosamente, contano solo gli studenti, non gli insegnanti) nelle classi, l'insegnamento in presenza rimane. La maschera FFP2 deve essere indossata da tutte le persone a partire dai 6 anni fino al 10° giorno dopo l'ultimo caso. Per quanto riguarda i test, vedere il punto 2.

5) A partire dal 5° caso, le lezioni in presenza continueranno per i seguenti gruppi:

  • ciclo di vaccinazione di base completato (meno di 120 giorni fa)

  • guariti (meno di 120 giorni fa)

  • guariti dopo il completamento del ciclo di vaccinazione di base (nessun tempo specificato)

  • boosterati

  • partecipanti allo screening volontario

  • esonerati dal vaccino se la lezione in presenza è richiesta separatamente (genitori in caso di minori).

Tutti devono indossare una maschera FFP2 fino al 10° giorno dopo il verificarsi dell'ultimo caso.

Coloro che non rientrano in questa categoria devono frequentare la formazione a distanza per 5 giorni se il 5° caso si verifica entro 5 giorni dal verificarsi del 4° caso. Quindi, se il 5° caso si verifica più tardi, questi studenti dovrebbero rimanere in classi in presenza! La versione statale, che ora è stata anche pubblicata, non prevede questa restrizione. Quindi c'è stata solo una copiatura approssimativa? Divertiti a gestire le sciocchezze!

  • SCUOLA SECONDARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

6) Se c'è un caso tra gli studenti (gli insegnanti non contano), la formazione in presenza rimane, ma la maschera FFP2 deve essere indossata.

7) Dal 2° caso in poi, si applica il regolamento secondo il punto 5.

  • ULTERIORI DISPOSIZIONI

8) Fuori dalla quarantena precauzionale in classe si va con un test negativo.

9) Le attività nelle sale da ballo e nelle discoteche rimangono sospese fino al 10.02.2022 (per alcuni giorni sarebbe stato possibile, visto che qualcuno ha dormito).

10) Gli stranieri che arrivano con un passaporto straniero Supergreen (guariti o vaccinati con un vaccino approvato in Italia) hanno accesso ai servizi e alle attività per cui è richiesto il passaporto Supergreen, ma se sono passati più di 6 mesi dal ciclo di vaccinazione primaria (i richiami non contano qui) o dalla guarigione, devono comunque fare un test. Questo significa, quindi, che un altoatesino il cui pass verde scade in Italia dopo 6 mesi non ha accesso con un test, ma lo straniero sì (ma il loro certificato straniero deve essere ancora valido, ovviamente).

Quelli che sono guariti dopo il ciclo di vaccinazione primaria non devono essere testati.

In caso di vaccinazioni con vaccini che non sono autorizzati in Italia, si deve fare un test in ogni caso, indipendentemente dai 6 mesi. 

Questo significherebbe quindi che un cinese che è stato vaccinato con il vaccino cinese, può accedere alle attività per le quali è richiesto il Supergreen Pass solo con un test.(perché non è riconosciuto il vaccino).

11) Dal 15.02.2022 il Supergreenpass è già obbligatorio sul posto di lavoro per i dipendenti pubblici e privati oltre i 50. Ora si stabilisce che tale obbligo vale per tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa, quindi anche per i liberi professionisti o i padroni.


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