Ordinanza presidenziale
contingibile e urgente
n. 03 del 13.01.2022 - “Michis Analysen”
Come un complice ben educato del regime di Roma, il nostro cosiddetto presidente del consiglio provinciale si è affrettato ad adottare le misure incostituzionali dalla capitale italiana.
I primi due punti adottano le già note restrizioni di accesso secondo la DG 1/2022, art. 3 (negozi 3G, banche, uffici pubblici ecc.). Vedi l'analisi corrispondente del 08.01.2022.
Il punto 3 adotta la regola del 2G sul posto di lavoro per i lavoratori oltre i 50 anni dal 15.02.2022 al 15.06.2022.
Il punto 4 chiarisce che questa regola si applica a tutti, in qualsiasi forma lavorino, compresi i volontari. Cos'altro c'è da rompere?
I datori di lavoro devono naturalmente controllare (punto 5).
Punto 6: La regola speciale che le aziende possono sospendere qualcuno dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per assumere un sostituto è valida fino al 15.03.2022. Questo è lo stesso della precedente regola statale, ma la DG 1/2022 ha stabilito che questa disposizione è valida fino al 15.03.2022 da un lato, ma fino al 15.06.2022 nell'articolo che prevede il Supergreen Pass per i lavoratori over 50. Questa potrebbe essere una svista, ma potrebbe anche significare che questa regola può essere applicata solo ai lavoratori sopra i 50 anni fino al 15.06.2022. Nel nostro caso si specifica solo il 15.03.2022 per tutti.
Il punto 7 elimina la disposizione secondo la quale solo una classe scolastica può assistere contemporaneamente a uno spettacolo in teatro o al cinema durante l'orario scolastico. Si stabilisce ora che per gli alunni sopra i 12 anni (sotto i 12 anni quindi niente green pass) si applicano le disposizioni generali sugli spettacoli teatrali ecc., cioè 2G come pubblico e 3G se essi stessi sono coinvolti nello spettacolo. Vedi l'analisi del 07.01.2022 sulla ordinanza contingente e urgente 1.
Il punto 8 prevede che tutti i corsi (non solo quelli privati secondo la versione precedente) ecc. in presenza siano frequentati solo con il Supergreenpass. Si applicano i regolamenti delle agenzie di formazione permanente.
Il punto 9 non mi è chiaro. Esso afferma:
"negli interventi di necessità e urgenza chi usufruisce dell’assistenza individuale nei
centri giovanili e del servizio di streetwork non è tenuto a presentare la certificazione
verde.".
Coloro che sono assistiti in un centro giovanile non hanno bisogno di un pass verde in caso di emergenza? Quindi non è l'aiutante ma la persona assistita che non ha bisogno di un pass verde quando viene aiutata. O la persona assistita può aiutare senza un lasciapassare se aiuta lui stesso?
Il punto 10 stabilisce anche che l'obbligo per gli alunni che viaggiano sui trasporti pubblici da e per la scuola di mostrare il Greenpass "normale" dal 10.01.2022 al 10.02.2022 si applica ora improvvisamente solo agli alunni dai 12 anni in su!
Presto sarà stabilito che gli alunni a partire dai 6 anni dovranno indossare un berretto a punta se non sono esentati dall'obbligo del berretto a punta!
Il punto 11 stabilisce poi che, per quanto riguarda i regolamenti, le riunioni e le assemblee sono soggette ai regolamenti delle conferenze e dei congressi, se possono essere equiparate ad essi.
Penso che ci fosse un sacco di roba buona lì dentro, di nuovo!