Ordinanza presidenziale
contingibile e urgente

n. 01 del 05.01.2022 - “Michis Analysen

Ed ora ecco la prima misura del 2022 da parte del nostro amato presidente del consiglio provinciale, che menziona doverosamente nelle premesse che lo stato di emergenza è stato prorogato per decreto legislativo, senza chiedersi se questo fosse anche legale. Una vergogna!!!

Molto bene, calmiamo i nervi e analizziamo i singoli punti.

Le misure qui elencate sono valide dal 10.01.2022 al 31.03.2022.

Punto 1

Non ci sono innovazioni nel settore delle maschere (vedi la mia analisi del 04.12.2021 sulla ordinanza n. 37, punto 1).

Punto 2

Qui è solo specificato che la distanza "normale" è di un metro. Ci sono state numerose versioni, e l'ultima menzionava solo l'isolamento permanente. Ora io ero dell'opinione che l'isolamento permanente è rispettato se si mantiene questa distanza di un metro (che è la regola di base). Ma qui è scritto che questo si applica "in aggiunta". Quindi bisogna essere permanentemente isolati E mantenere la distanza di un metro. Cosa significa allora? Non lo so, ma qualcuno è permanentemente isolato dal cervello e dal cuore!

Punto 3

Questo spiega solo cosa sono i certificati verdi.

Punto 4

Qui si spiega cos'è il Supergreenpass.

Punto 5

Qui è regolato che gli esercenti devono farsi mostrare il pass verde se questo è previsto per le attività. 

Punto 6

Gli sport all'aperto sono permessi con una distanza di due metri, l'attività di movimento all'aperto con una distanza di un metro (che in pratica vale comunque). Ho già scritto più volte sull'assurdità del regolamento sull'attività motoria (per esempio il 23.11.2021, ordinanza 34, punto 7).

Punto 7

I sindaci possono prevedere ulteriori restrizioni sui movimenti.

Punto 8

Rallegratevi, perché l'accesso ai parchi pubblici e ai campi da gioco è ancora consentito, a condizione che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza.

Punto 9

Sui trasporti pubblici, tutte le persone dai 12 anni in su devono indossare una maschera FFP2. 

I bambini fino a 11 anni sono "solo" tenuti a indossare una maschera chirurgica (secondo il punto 1, i bambini sotto i 6 anni non sono affatto tenuti a indossare una maschera).

Si potrebbe ora interpretare questo fatto nel senso che i bambini tra gli 11 e i 12 anni non devono indossare la maschera!

Le regole statali si applicano agli impianti di risalita (cioè FFP2 negli impianti chiusi).

Punto 10

Il Supergreenpass deve essere presentato per il trasporto pubblico.

Punto 11

L'utilizzo della capacità nel trasporto pubblico è generalmente fissato a un massimo dell'80%. Gli impianti di risalita aperti possono essere utilizzati al 100% della loro capacità (per esempio le seggiovie).

Punto 12

Le manifestazioni pubbliche possono avvenire solo in forma statica, cioè senza, per esempio, una marcia attraverso la città.

Punto 13

Prevede solo il rafforzamento dei controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Punto 14

Ora improvvisamente c'è un obbligo di FFP2 per l'accesso alle strutture afferenti dell'Azienda sanitaria. Siccome qui non si dice che sono le strutture dove i pazienti sono trattati, questo vale anche per la somministrazione fuori dall'ospedale (perché allora non FFP666 in ospedale?), ma non per le cliniche private e gli studi medici privati!

Punto 15

Una maschera FFP2 è ancora necessaria per i servizi alla persona (parrucchiere, massaggiatore...).

Punto 16

Nel commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni pertinenti secondo l'allegato A della LG 4/2020 (questo allegato è modificato e adattato più volte, non c'è nulla di nuovo qui ora).

Punto 17

Nel settore del commercio e dei servizi, deve essere esposto un cartello che indichi il numero massimo di persone consentito.

Punto 18

Le disposizioni di cui all'allegato A della LG 4/2020 si applicano anche ai mercati.

Punto 19

Negli esercizi di ristorazione, la regola delle 2G si applica in linea di principio. Fanno eccezione le mense e i servizi di catering continuativo (3G).

Anche il punto 2 della misura d'emergenza n. 30 del 03.09.2021, secondo cui gli alunni delle mense scolastiche non hanno bisogno di un pass verde, continua ad essere applicato.

Punto 20

Prevede che, in relazione alla voce 19, un servizio di catering esiste anche se il ristorante prevede un accordo con le aziende per il servizio di cibo (sala separata, liste).

Punto 21

Il divieto di consumare cibi e bevande nelle vicinanze dei locali e nei luoghi pubblici se la distanza di 2 metri non può essere mantenuta rimane in vigore.

Punto 22

L'accesso alle strutture ricettive, comprese le strutture interne per gli ospiti dell'hotel, sarà consentito solo con il Supergreen Pass.

Punto 23

Questo stabilisce semplicemente che le disposizioni delle misure di emergenza 29 e 30 del 2021, che sono già in vigore, continueranno ad essere applicate al settore scolastico fino alla fine dell'emergenza.

Punto 24

Lo screening volontario nelle scuole è esteso fino al 31.03.2022.

Punto 25

La disposizione secondo cui solo una classe può assistere a proiezioni in cinema o teatri durante l'orario scolastico continuerà ad essere applicata. È quindi possibile che una classe di 25 alunni partecipi, ma non che due classi di 25 alunni in totale partecipino.

Punto 26

Riunioni, assemblee e sessioni di formazione in presenza sono permesse nelle scuole.

Punto 27

Le università elaborano piani di organizzazione delle classi (in presenza o meno).

Per le attività addestrative e i corsi dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni volontarie nel campo della protezione civile, è richiesto il certificato 3G.

Punto 28

Il certificato 3G è richiesto anche per i corsi privati in presenza.

Punto 29

Nella pubblica amministrazione, lavorare in presenza è il modo abituale di lavorare. 

Punto 30

La partecipazione a concorsi pubblici ed esami di lingua è possibile solo con il certificato 3G.

Punto 31

La disposizione incostituzionale secondo cui si ha bisogno del pass verde per lavorare nel settore privato e pubblico è anche estesa fino alla fine dello stato di emergenza.

Punto 32

Fino alla fine di gennaio 2022, non si possono fare celebrazioni all'aperto che possano coinvolgere un raduno di persone.

Punto 33

Per gli eventi interni ed esterni aperti al pubblico, il pubblico avrà bisogno del Supergreen Pass e gli artisti/lavoratori avranno bisogno solo del certificato 3G. Tuttavia, entrambi i gruppi hanno bisogno di una maschera FFP2 fino alla fine dell'emergenza. Questo significa che tutti i musicisti e gli interpreti devono indossare una maschera. Che le trombe suonino!!!

Inoltre, il divieto di consumare cibo e bevande durante le manifestazioni sportive al coperto vale anche fino alla fine dello stato di emergenza, cioè anche per gli stessi atleti!!! Eccezione: attività di ristorazione.

Punto 34

Le prove di cori e bande musicali al chiuso sono possibili solo con un certificato 3G.

Punto 35

Sagre, fiere, conferenze e congressi richiedono il pass Supergreen.

Punto 36

Nei musei, mostre, istituzioni educative, centri giovanili, ecc. è necessario mostrare il Supergreen Pass. Tuttavia, se volete solo prendere in prestito un libro dalla biblioteca, non avete bisogno di un Greenpass.

Punto 37

Il Supergreenpass è richiesto per le celebrazioni successive a cerimonie civili o religiose (battesimo, matrimonio, ecc.).

Punto 38

Accesso a sale da gioco e casinò (dove li abbiamo?) solo con un Supergreenpass.

Punto 39

Le discoteche ecc. sono chiuse fino al 31.01.2022.

Punto 40

Accesso ai parchi a tema e di divertimento solo con Supergreenpass.

Punto 41

Il Supergreen Pass è necessario per l'accesso a palestre, piscine coperte, piscine, palestre, ecc. così come per gli sport di squadra e gli sport di contatto all'aperto.

Punto 42

Regola gli eventi sportivi consentiti. Nessun pubblico è autorizzato ad assistere agli allenamenti, ma può assistere alle gare con un Supergreen Pass e una maschera FFP2, ma senza poter consumare, se si svolgono al chiuso. Gli atleti sono gentilmente autorizzati a competere senza maschera FFP2 (eccezione generale per gli sport).

Punto 43

Accesso alle strutture termali possibile con il pass Supergreen.

Punto 44

Prevede solo misure da adottare contro la diffusione di un certo virus.

Punto 45

I servizi di assistenza e accompagnamento dei bambini (centro genitori-figli, gruppi di gioco, ecc.) sono ammessi.

Punto 46

Prevede disposizioni speciali per l'impiego del personale nel settore sociale.

Punto 47

Prevede delle eccezioni al numero massimo di bambini accuditi nell'assistenza domiciliare bambini.

Punto 48

L'accesso agli ospizi, alle case di riposo, alle case residenziali, ecc. è ora possibile solo se si ha il Supergreen Pass e si fa un test (o se si é boosterato). 

Punto 49

Gli accompagnatori dei pazienti sono ammessi nella sala d'emergenza/area di pronto soccorso solo con il permesso.

Punto 50

L'accesso ai luoghi di culto (per esempio le chiese) non deve portare all'affollamento. Un metro di distanza.

Punto 51

Per le cerimonie religiose, si applicano le regole già in vigore.

Punto 52

Prevede norme in materia di proprietà per i senzatetto e i richiedenti asilo per la durata dell'emergenza.

Punto 53

Prevede che gli organi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario possano rimanere in carica provvisoriamente fino a quando non si potranno tenere le elezioni. Questo probabilmente non interessa alla maggior parte delle persone, ma se quasi tutto il resto è possibile con un pass e una maschera , perché non le elezioni?

Punto 54

Riguarda solo le deliberazioni digitali delle associazioni agrarie.

Punto 55

Nel 2020, sono state introdotte regole per gli acquisti semplificati, le nomine del personale, ecc. per il periodo dello stato di emergenza. Questi sono stati poi leggermente modificati. In ogni caso, si specifica che per la durata dello stato di emergenza la selezione del contraente e la selezione del personale devono essere applicate le procedure ordinarie.

Punto 56

Qui vengono estese solo le disposizioni per un'area per un rifugio d'emergenza per i senzatetto a Merano.

Punto 57

Disposizione generale sui cantieri.

Punto 58

Prevede l'abrogazione di vecchie misure di emergenza la cui efficacia è già scaduta o le cui disposizioni sono ora regolamentate di nuovo qui.

Le raccomandazioni alla fine riguardanti le maschere nelle abitazioni private e i test sono giuridicamente irrilevanti. Tutto il resto regolato qui, ovviamente, viola numerose disposizioni!!!