DPCM del 21.01.2022

Michis Analysen

Un po' più tardi del previsto, il decreto del diabolico Draghi del 21.01.2022 è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

Il DL 1/2022 (vedi la mia analisi del 08.01.2022, art.3) prevede, tra l'altro, che dal 01.02.2022 al 31.03.2022 l'accesso agli uffici pubblici, alle banche, alla posta e a certi esercizi commerciali (a partire dai 12 anni) sarà possibile solo con il pass verde "normale".

Quali negozi/esigenze essenziali e primari devono essere esentati da questo obbligo incostituzionale è stato ora determinato da questo decreto.


Osservazione preliminare

Anche se un'analisi testuale mi porta a una conclusione diversa, il governo ha dichiarato sulla sua homepage che qualsiasi cosa può essere comprata in un negozio in cui si può entrare senza un pass verde, perché offre per esempio cibo. Quindi non mi è permesso comprare libri in una libreria, ma mi è permesso comprare libri in un supermercato.

Le regole si applicano alla vendita al dettaglio al chiuso, quindi posso comprare qualsiasi cosa in un mercato, per esempio, a meno che non ci siano eccezioni specifiche. En gros, tuttavia, non mi è permesso di comprare nulla senza un pass verde.

Quali sono dunque queste sigenze essenziali e primari?

 L'articolo 1 prevede quattro aree:

a) Esigenze alimentari e di prima necessità nel commercio al dettaglio secondo una lista:

  • Alimenti e bevande nei negozi specializzati ma anche in quelli non specializzati (per esempio i supermercati). 

  • Commercio dettagliato di prodotti congelati (non sono anche questi prodotti alimentari?)

  • Commercio dettagliato di animali domestici e cibo per animali domestici in negozi specializzati

  • commercio al dettaglio di carburante in negozi specializzati (stazioni di servizio)

  • commercio al dettaglio di articoli per l'igiene

  • Commercio al dettaglio di medicinali in negozi specializzati (farmacie, parafarmacie...)

  • Vendita al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in negozi specializzati

  • commercio al dettaglio di prodotti di ottica (occhiali, ecc.)

  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento


b) esigenze di salute
per l'acquisto di medicine ecc. Questo è in realtà già previsto al punto a), ma qui si aggiunge che l'accesso dei pazienti all'ospedale e a strutture simili, nonché alle strutture veterinarie, è possibile senza un pass verde. E si dice addirittura che anche gli accompagnatori non hanno bisogno di un pass verde! Nella sala d'emergenza, le regole applicabili sono confermate per gli accompagnatori, cioè Grenpass e test. E per gli ospizi, le case di riposo, ecc. sono confermate le regole applicabili agli accompagnatori (vedi art. 7 DL 221/2021, analisi del 25.12.2021).


c) Esigenze di sicurezza
(accesso alla polizia, ecc.)


d) Esigenze di giustizia
(accesso agli uffici giudiziari e alle istituzioni socio-sanitarie quando). Se deve essere presentata una denuncia urgente e non rinviabile, anche per ottenere misure nell'ambito della protezione dei minori, allora si applica questa eccezione.

Le seguenti disposizioni sono ancora confermate:

  • I testimoni e le parti in tribunale non hanno bisogno di un pass verde.

  • Le restrizioni all'accesso agli ospizi e alle case di riposo rimangono in vigore. Il Supergreenpass per i musei ecc. rimane in vigore (vedi analisi del 25.12.2021 sul DL 221/2021, art. 7 e 8.

  • Il Supergreenpass per ristoranti, fiere, ecc. rimane in vigore (vedi analisi del 03.01.2022 sul DL 229/2021, art. 1).

Infine, si nota che il controllo del rispetto delle norme è di competenza dei rispettivi titolari, che possono anche effettuare solo controlli a campione.

PS: Come sempre, stiamo aspettando l'attuazione corrispondente da parte del nostro cosiddetto presidente del consiglio provinciale.

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