Decreto legge n° 229 
del 30.12.2021

Michis Analysen

Il DL 229/2021 consiste in un totale di 6 articoli.


Articolo 1

Questo stabilisce che dal 10/01/2022 fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente limitato illegalmente fino al 31/03/2022), l'accesso alle seguenti attività/strutture sarà disponibile solo per i possessori di Supergreenpass (e per i bambini sotto i 12 anni o per quelli esenti da vaccinazione obbligatoria):

a) gli alberghi, compresi i ristoranti degli alberghi

b) Fiere, congressi, ecc.

c) Celebrazioni dopo cerimonie civili o religiose (per esempio matrimonio o battesimo)

d) impianti di risalita turistici (anche in comprensori sciistici)

e) Attività di ristorazione all'aperto, compresi i bar. Tuttavia, le eccezioni per le mense e i servizi di catering rimangono. Lì si ha bisogno del "normale" greenpass.

f) Piscine, sport di squadra e di contatto, centri benessere anche per attività all'aperto.

g) Centro culturale, centro sociale, centro ricreativo anche per attività all'aperto.

Poi si stabilisce anche che d'ora in poi il Supergreenpass è necessario anche per il pubblico degli eventi sportivi nella zona bianca e che le restrizioni della zona gialla si applicano anche lì: un massimo del 50% del pubblico consentito all'aperto e il 35% al chiuso.

Articolo 2

Anche se sappiamo che le persone vaccinate possono essere portatrici del virus allo stesso modo, ora si applicano le seguenti disposizioni:

Chiunque abbia contatti con persone infette entro 120 giorni dal completamento del ciclo primario, richiamo o guarigione non deve essere messo in quarantena. Ma queste persone devono indossare una maschera FFP2 per un massimo di 10 giorni dopo l'ultimo contatto con una persona infetta (leggi: dove una maschera è fondamentalmente richiesta) e, se hanno sintomi, devono fare un test 5 giorni dopo l'ultimo contatto o immediatamente dopo la comparsa dei sintomi. Questo regolamento si applica anche a coloro che erano già in quarantena quando il decreto è entrato in vigore.

Poi si stabilisce che i regolamenti di attuazione sulla quarantena devono essere emessi tramite una circolare del Ministero delle Malattie.


Articolo 3

Prevede che ci siano accordi affinché le maschere FFP2 a basso costo possano essere vendute fino al 31.03.2022.


Articolo 4

Prevede che il mancato rispetto delle nuove disposizioni sarà punito secondo le disposizioni esistenti. Non ci sono solo le "multe moderate" per non indossare la maschera, ma se non si rispettano le norme di quarantena, fino a 5000 euro di multa e fino a 18 mesi di prigione!


Articolo 5

Prevede solo che non ci sia alcun onere finanziario aggiuntivo per le casse pubbliche.


Articolo 6

Prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 31.12.2021.

Infine, va detto che le disposizioni relative all'articolo 1 per l'Alto Adige devono ancora essere adottate con un provvedimento contingente e urgente dal cosiddetto presidente del consiglio provinciale.


Download Decreto Legge N° 229 del 30.12.2021

Vai alla Gazzetta Uffciale