Decreto legge n. 122/2021 
24 dicembre 2021

Michis Analysen

Ora è stato pubblicato il decreto legge che, tra le altre cose, estende lo stato di emergenza. Contiene anche altre disposizioni, alcune delle quali non si applicano in Alto Adige perché abbiamo disposizioni provinciali. Tuttavia, questi si sono sempre più adattati ai regolamenti statali. La nuova ordinanza contingibile e urgente è stata pubblicata ieri. Analizzerò qui la disposizione statale e aggiungerò le disposizioni corrispondenti della nuova ordinanza contingibile e urgente alla fine dell'analisi. 

Il decreto legge 221 è composto da 19 articoli.


Articolo 1

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31.03.2022. A parte il fatto che più o meno tutte le misure in questo contesto violano un certo numero di disposizioni, un'estensione dello stato di emergenza oltre i 24 mesi NON è POSSIBILE. Vedi la mia analisi del 28.10.2021.

Non si sono nemmeno preoccupati di modificare il decreto legislativo 1/2018 prevedendo, per esempio, che lo stato di emergenza possa essere dichiarato per tre anni. No, dicono semplicemente che lo stato di emergenza durerà due mesi in più del possibile a causa della situazione eccezionale! Lo stato di diritto ha finalmente cessato di esistere!

Di conseguenza, il capo del Dipartimento della Protezione Civile e il nostro amico speciale Figliuolo sono autorizzati a "continuare".


Articolo 2

La precedente possibilità di imporre certe restrizioni (per esempio, divieti di riunioni, chiusure) e le disposizioni sulle sanzioni sono ora estese fino al 31.03.2022.


Articolo 3

La durata del greenpass dopo la vaccinazione e del greenpass per coloro che sono risultati positivi più di 14 giorni dopo la vaccinazione primaria o dopo il completamento del ciclo primario o del booster dal 01.02.2022 è ridotta da 9 a 6 mesi (nel primo caso dopo il completamento del ciclo primario, negli altri casi dopo la guarigione).

La durata nel caso della guarigione (senza vaccinazione) era già precedentemente di 6 mesi.


Articolo 4

Nella zona bianca, le disposizioni relative all'obbligo di indossare maschere all'aperto si applicano anche fino al 31.01.2022.

Attenzione: anche se le maschere sono obbligatorie all'esterno, le eccezioni sono già note e si applicano qui. Per esempio, la maschera non deve essere indossata se si può mantenere una distanza permanente (1 metro), fare sport, avere meno di 6 anni, avere un'esenzione o vivere insieme con le sostanze. Poiché questa disposizione è già inclusa in una ordinanza cintingibile e urgente del nostro amato governatore provinciale, non cambia nulla per noi. Sull'assurdità della distinzione tra attività sportiva e attività fisica, ho già scritto in analisi precedenti (si dovrebbe SEMPRE indossare una maschera quando si va a fare una passeggiata nel nostro paese, ma non quando si va a lavorare sullo stesso percorso. Meglio ignorare).

Conclusione: se si mantiene la distanza di un metro, non c'è bisogno di una maschera. Nei resoconti della stampa, si legge sempre solo di un obbligo di maschera all'aperto, senza indicare le eccezioni!!!

Per la durata dello stato di emergenza, cioè da ora fino al 31.03.2022, si deve indossare una maschera FFP2 durante le manifestazioni pubbliche all'interno e all'esterno, come concerti, cinema, ecc. Fino al 31.01.2022, a meno che non si tratti di un'attività di ristorazione, non è permesso mangiare o bere al chiuso. Dato che qui non si fa distinzione tra visitatori e atleti o artisti, non è solo il visitatore di una partita di pallamano che non può mangiare o bere nulla, no, anche il giocatore di pallamano deve astenersi. Anche l'obbligo di FFP2 è generalmente ordinato, ma lo sportivo è fondamentalmente esentato dall'obbligo della maschera, anche se dovrebbe mantenere una distanza di due metri... Si possono allora applicare protocolli di sicurezza speciali.

Il requisito della maschera FFP2 si applica anche al trasporto pubblico fino alla fine dell'emergenza.


Art. 5

Il consumo negli stabilimenti di ristorazione per la durata dell'emergenza ora al chiuso solo con Supergreen Pass (tranne l'esenzione di vaccinazione), cioè anche al banco.


Art. 6

Fino al 31.01.2022, le feste all'aperto ecc. sono proibite se portano ad assembramenti. Sale da ballo, discoteche ecc. sono chiuse.


Art. 7

I visitatori delle case di riposo, degli ospizi, delle strutture di assistenza a lungo termine, ecc. devono essere boosterati o, se hanno completato solo il ciclo primario o sono guariti, devono anche fare un test. Coloro che non sono stati vaccinati o non sono guariti non possono entrare come visitatori, e non c'è eccezione per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione!


Art. 8

Solo i possessori di un Supergreen Pass o coloro che sono esenti da vaccinazione possono accedere ai seguenti luoghi dal 10.01.2022 fino alla fine dello stato di emergenza:

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso , nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità (5) ; 

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

Per i corsi privati in presenza, il "normale" green pass è ora richiesto nella zona bianca.

L'obbligo di green pass è prorogato fino al 31.03.2022, così che l'obbligo precedentemente valido fino al 31.12.2021 è posticipato al 31.03.2022 per le seguenti aree (si applicano le regole precedenti, incluse le eccezioni, che non sono più elencate qui)

  • Personale della scuola

  • Accesso alle scuole 

  • Accesso alle università

  • Accesso al trasporto pubblico

  • Accesso al servizio pubblico e privato e dei giudici

Le disposizioni precedentemente in vigore sulla vaccinazione obbligatoria sono confermate.

Fino al 31.03.2022, si applicano anche le disposizioni transitorie della zona bianca (dal 06.12.2021): vedi la mia analisi del 28 novembre sull'art.6 del DL 172.


Art. 9

Qui vengono estese solo le disposizioni per l'emissione di test poco costosi.


Art. 10

Qui c'è solo l'estensione delle disposizioni informatiche.


Art. 11

Qui si stabilisce che ci saranno test a campione all'entrata in Italia.


Art. 12

Le farmacie pubbliche possono vaccinare fino alla fine del 2022.


Art. 13

Questo stabilisce che il Ministero della Difesa assisterà nell'individuazione dei casi positivi nelle scuole (laboratori militari, assunzioni straordinarie).


Art. 14

Ci sono risorse per la creazione di un magazzino militare per conservare i vaccini.


Art. 15

Contiene solo alcuni aggiustamenti al sistema di segnalazione.


Art. 16

Per un gran numero di disposizioni, i termini finali sono fissati al 31.03.2022. Vedere l'allegato A.


Art. 17

Prevede la proroga fino al 28.02.2022 delle disposizioni in base alle quali il personale vulnerabile può impegnarsi nello smartworking o essere riassegnato. Le disposizioni sul congedo parentale Covid sono estese fino al 31.03.2022.


Art. 18

Qui si afferma che tutte le disposizioni ancora in vigore secondo il DPCM del 21.03.2021 saranno applicabili fino al 31.03.2022. Ci sono un gran numero di disposizioni e protocolli che non possono essere elencati qui.


Art. 19

Il decreto entra in vigore il 25.12.2021.

Download decreto legge 221/2021

Cliccate qui per l’ordinanza n° 39 del 24.12.2021 che contiene parti del decreto legge 221/2021.