Decreto legge n. 172 
26 novembre 2021

Michis Analysen

Articolo 1 - Obbligo di vaccinazione in generale

Dal 15.12.2021, il ciclo di vaccinazione è considerato completo solo se il booster è stato ottenuto. Solo allora l'obbligo di vaccinazione è soddisfatto. Il regolamento sulla vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario (nel senso di questo regolamento) sarà adeguato di conseguenza, la vaccinazione obbligatoria include anche il richiamo. Un'omissione/differimento della vaccinazione obbligatoria deve essere rilasciata dal medico di base, sulla base di alcuni criteri definiti nelle circolari.

La procedura si applica in generale, anche ai booster:

Le camere professionali (album professionali; non tutti coloro che sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria sono organizzati in camere, ad esempio gli OSS nelle case di riposo) controllano immediatamente chi non ha rispettato la vaccinazione obbligatoria.

Se qualcuno non è stato vaccinato, la camera professionale deve scrivergli. La persona non vaccinata (o senza booster) deve poi rispondere entro 5 giorni e dimostrare il suo stato:

  • Sono stato vaccinato e allego la documentazione

  • Ho un'omissione/differimento

  • Richiedo un appuntamento per la vaccinazione entro 20 giorni (la conferma deve poi essere inviata entro 3 giorni dalla vaccinazione)

  • Non sono soggetto a vaccinazione obbligatoria

Al termine dei 5 giorni, se la camera professionale constata che l'obbligo di vaccinazione non è stato rispettato, informa l'associazione nazionale e, nel caso dei dipendenti, il datore di lavoro. La camera territoriale competente stabilisce allora che l'obbligo di vaccinazione non è stato rispettato, il che implica la sospensione immediata dal lavoro o il divieto di lavorare. Questa sospensione rimane in vigore finché la vaccinazione non è stata segnalata alla camera e al datore di lavoro. La durata massima della sospensione, che prima era fissata al 31.12.2021, è ora fissata a metà giugno 2022 (6 mesi dopo il 15.12.2021)!!!

Naturalmente non ci sono soldi, i contributi pensionistici non vengono versati. Chi vuole iscriversi per la prima volta alla camera professionale (album professionale) deve aver soddisfatto l'obbligo di vaccinazione (valido fino al 15 giugno 2022).

Coloro che sono esentati dalla vaccinazione o hanno la possibilità di rinviarla saranno impiegati dal loro datore di lavoro in modo tale da prevenire la diffusione del virus. Ci saranno ancora delle linee guida su questo per i libero prefessionisti.

Per quanto riguarda gli "operatori di interesse sanitario", per quanto riguarda il controllo della vaccinazione obbligatoria, si fa qui riferimento alle nuove disposizioni che vedremo più avanti per gli insegnanti, ecc.

((EXCURSUS: queste categorie professionali includevano solo massaggiatori, assistenti dentali e Operatori socio assistenziali (OSS) nel decreto originale del 01.04.2021, che ha introdotto l'obbligo di vaccinazione, sulla base di un database del Ministero della Salute. Con la trasformazione in legge del 28.05.2021, è stato stabilito che siano le regioni /Alto Adige stesse a determinare chi rientra in questa categoria, cosa che a mia conoscenza non è mai stata fatta nel nostro caso. Quindi, queste categorie erano soggette all'obbligo di vaccinazione solo tra il decreto e la legge (tuttavia, ci sono state voci che dicevano che le 3 categorie professionali erano sempre soggette all'obbligo di vaccinazione e che la provincia poteva solo definire ulteriori categorie; non condivido questa opinione). Sia come sia, da quando in ottobre è stata introdotta la vaccinazione obbligatoria per tutto il personale delle case di riposo, ecc., tutte le categorie professionali sono soggette alla vaccinazione obbligatoria lì, ma solo lì (vedi però l'art. 2 sull'attuale estensione della vaccinazione obbligatoria!) Tuttavia, i tribunali dovranno occuparsi di questo quando il sistema giuridico funzionerà di nuovo)).

Ci sono poi alcuni aggiustamenti nell'ambito della vaccinazione obbligatoria nelle case di riposo, ecc., compresa la cancellazione del termine del 31.12.2021.

 

Art. 2 Estensione dell'obbligo di vaccinazione

L'obbligo di vaccinazione si applica anche alle seguenti categorie dal 15.12.2021:

  • personale scolastico, personale degli asili, impiegati nel campo dell'educazione degli adulti e nei sistemi regionali di educazione/formazione

  • Personale nel campo della sicurezza pubblica, della difesa e dei servizi di emergenza, così come in alcune aziende pubbliche di sicurezza informatica.

  • Tutto il personale che lavora in strutture che forniscono servizi sanitari (ad esempio ospedali), compresi gli studi dentistici e medici privati, altri studi che richiedono un certo livello di complessità. Qui si fa riferimento a un decreto che specifica quali servizi sanitari richiedono un'autorizzazione.

  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

  • strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

  • strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi , e per l'erogazione di cure domiciliari  (2) .

Nei commenti si legge sempre che l'obbligo vaccinale è stato esteso al personale amministrativo del servizio sanitario (anche sulla pagina del Ministero della pubblica amministrazione), ma si dice: personale che svolge a qualsiasi titolo...

Resta escluso il personale che vi lavora in base a contratti esterni.

  • Personale del carcere

La procedura per stabilire la vaccinazione obbligatoria per queste categorie (e per gli operatori di interesse sanitario come descritto sopra) è essenzialmente la stessa di quella per il personale sanitario. Tuttavia, invece delle camere professionali, il datore di lavoro interessato deve agire e alla fine il datore di lavoro deve notificare la sospensione alla persona non vaccinata.

Il personale docente può essere sostituito per la durata della sospensione. Una volta che una persona sospesa soddisfa l'obbligo di vaccinazione, l'impiego sostitutivo decade. Questo significa che tutto il personale rimanente non può essere sostituito.

Coloro che lavorano pur non avendo adempiuto all'obbligo di vaccinazione dovranno affrontare le solite sanzioni.

Art. 3 Durata Greenpass

Qui si stabilisce che la durata del pass verde è di soli 9 mesi dal 15.12.2021.


Art. 4 Estensione del Greenpass dal 06.12.2021

Probabilmente ci sarà presto un adeguamento delle nostre regole sudtirolesi. A livello statale si stabilisce:

Nelle zone bianche, il greenpass è ora richiesto anche nei ristoranti degli hotel e in altre aree che sono accessibili solo a chi vi soggiorna. Negli hotel e nelle strutture simili (ad esempio gli ostelli della gioventù), il pass verde è quindi obbligatorio ovunque.

L'obbligo di green pass si applica anche agli spogliatoi e alle docce nelle piscine e nelle palestre, ecc., tranne che per gli accompagnatori di persone disabili.

A parte alcuni piccoli aggiustamenti, si specifica che l'obbligo di green pass si applica a tutti i mezzi di trasporto. Eccezioni: coloro che sono esentati dalle vaccinazioni obbligatorie o coloro che hanno meno di 12 anni.

I controlli possono anche essere effettuati a campione, quindi non tutti devono essere controllati.

 

Art. 5 Super Greenpass (greenpass 2G) dal 29.11.2021

Si stabilisce, tra l'altro, che nelle zone gialle e arancioni certe attività per le quali è richiesto un greenpass (per esempio l'accesso ai ristoranti o l'uso dei trasporti), ma anche gli spostamenti, nei limiti di ciò che è permesso, sono possibili solo con un "super greenpass" (vaccinato, guarito). Quelli che sono stati testati sono quindi esclusi.

Così, mentre nella zona bianca un testato può andare al ristorante o usare un autobus pubblico (ma vedi art. 6), nella zona gialla o arancione deve farne a meno! Tuttavia, possono entrare nei ristoranti interni dell'hotel e nelle mense (greenpass normale).

Eccezioni: coloro che sono esentati dalle vaccinazioni obbligatorie o che hanno meno di 12 anni.

Fino al 05.12.2021 il Greenpass può ancora essere utilizzato in forma cartacea.

 

Art. 6 Disposizioni transitorie

Si stabilisce che tra il 06.12.2021 e il 15.01.2022 le restrizioni delle zone gialle si applicano anche nelle zone bianche se non si ha il "super greenpass".

Pertanto, se attualmente si entra nel ristorante con il normale greenpass, si può entrare nel ristorante nella zona bianca solo con il "super greenpass" durante il suddetto periodo (tranne i ristoranti interni degli hotele le mense),

 Durante questo periodo, l'uso del trasporto pubblico nella zona bianca è permesso solo ai possessori del "super greenpass"!

Art. 7 Controlli

Qui si annunciano controlli più severi, che devono ancora essere definiti. Questo potrebbe ora rendere possibile alla polizia di controllare anche il greenpass nei ristoranti, cosa che non era possibile fino ad ora.

Art. 8 Campagna d'informazione

Probabilmente sono necessarie più informazioni, dato che non sappiamo ancora nulla.

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