Decreto legge n° 229 
del 30.12.2021

Michis Analysen

Il DL 1/2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore oggi 08.01.2022. Porta nuove misure dai criminali di Roma. Diamo un'occhiata ai 6 articoli.

Articolo 1

  • Obbligo di vaccinazione esteso

Dal 08/01/2022 e fino al 15/06/2022, un obbligo di vaccinazione esteso per prevenire la diffusione del virus (che, come ora sappiamo, non è possibile attraverso la cosiddetta vaccinazione) sarà applicato a:

-Cittadini italiani e comunitari UE residenti in Italia e altri cittadini stranieri iscritti o suscettibili di essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e soggiornanti in Italia (con permesso di soggiorno o in attesa di permesso di soggiorno...) e che abbiano compiuto 50 anni. Questo vale anche per chi raggiunge i 50 anni entro il 15/06/2022.

Un'esenzione o un rinvio di vaccinazione può essere rilasciato dal proprio medico di famiglia o dal medico vaccinatore. Un rinvio è possibile anche in caso di infezione.

Ma che dire delle procedure? Si afferma che le procedure utilizzate per determinare se qualcuno è stato vaccinato o meno rimarranno in vigore per coloro che sono già soggetti alla vaccinazione obbligatoria (operatori sanitari, personale scolastico, ecc.). Quindi non cambia nulla per i cinquantenni di questi settori. Ma che dire di un cinquantenne che lavora al Coumune? Ora è soggetto a vaccinazione obbligatoria, ma qui non vengono date procedure per la determinazione!!! Ma vedi le seguenti disposizioni sul Supergreen Pass.

  • Supergreenpass Lavoro

Coloro che hanno già bisogno del Greenpass per lavorare e hanno raggiunto l'età di 50 anni avranno bisogno del Supergreenpass per lavorare dal 15.02.2022!

Questo significa che se hai 50 anni, puoi ancora lavorare senza vaccinazione (se la vaccinazione non era già richiesta), ma solo fino al 14 febbraio 2022.

Il datore di lavoro deve effettuare i controlli.

Chiunque non abbia un Supergreenpass a partire dal 15.02.2022 sarà considerato assente senza permesso.

I lavoratori che prima erano soggetti alla vaccinazione obbligatoria sono stati sospesi dopo aver completato una certa procedura, se non è stata fatta nessuna vaccinazione o se non c'erano motivi di esenzione o di rinvio. I lavoratori over 50 soggetti a vaccinazione obbligatoria in base a questa nuova disposizione non saranno quindi sospesi, ma saranno considerati assenti ingiustificati, come tutti gli altri under 50 senza obbligo di vaccinazione , fino al 15 giugno 2022 al massimo, o finché non potranno produrre il Supergreen Pass. Questo non cambia il fatto che in entrambi i casi non si paga, non si può avviare un procedimento disciplinare a causa di esso e che il posto di lavoro rimane.

La regola speciale secondo cui le imprese con meno di 15 dipendenti possono sospendere qualcuno dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per fare un'assunzione sostitutiva è valida fino al 15 giugno 2022.

Senza un supergreenpass, i dipendenti non possono entrare sul posto di lavoro dal 15.02.2022, a condizione che il dovere sia applicabile (anche se vogliono prendere qualcosa dall'ufficio nel fine settimana, per esempio).

  • Sanzioni

Le sanzioni sono previste nel paragrafo sul Supergreen Pass e prevedono le sanzioni già previste in caso di mancata esecuzione dei controlli.

Il lavoratore che entra sul posto di lavoro senza Supergreenpass (nel qual caso sono possibili anche azioni disciplinari) sarà soggetto a una sanzione di 600-1500 euro (i lavoratori sotto i 50 anni che dovrebbero lavorare con il Greenpass "normale" continueranno a pagare tra i 400 e i 1000 euro). Come prima, la pena è raddoppiata per le violazioni ripetute. 

Coloro che hanno un'esenzione o un differimento della vaccinazione saranno impiegati senza una riduzione del salario, in modo che non ci sia il rischio di diffondere il virus.

I testimoni e le parti in tribunale non hanno bisogno di un pass verde, ma da adesso in poi p.e. i periti.

  • Multe per la mancata vaccinazione

Chiunque abbia più di 50 anni e non rispetti l'obbligo di vaccinazione appena introdotto (cioè tutti, non solo i lavoratori) deve pagare una multa di 100 euro.

Deve pagare:

  • chi non hanno ancora iniziato il ciclo di vaccinazione primaria IN DATA 01.02.2022.

  • chiunque, DAL 01.02.2022, non abbia completato il ciclo di vaccinazione primaria entro il periodo di tempo prescritto

  • chi, a partire DAL 01.02.2022, non è stato boosterato entro la validità del pass verde (attualmente 6 mesi).

Questa multa deve essere pagata anche da coloro che sono già stati sottoposti alla vaccinazione obbligatoria e non sono ancora stati vaccinati, ad esempio gli operatori sanitari che sono sospesi.

La multa di 100 euro è ovviamente folle, ma non così drammatica come si temeva. Inoltre, qui non è previsto che la pena possa essere imposta più di una volta. Quindi chi non ha ancora iniziato il ciclo di vaccinazione il 01.02.2022, per esempio, pagherà (o dovrebbe pagare, secondo questo insano decreto) questi 100 euro una volta sola. 

Seguono poi ulteriori disposizioni sulla procedura, che sarà gestita attraverso il Ministero delle Malattie risp. l'agenzia delle entrate, Sistema Tessera Sanitaria.

Coloro che non hanno rispettato l'obbligo di vaccinazione ricevono un avviso e possono poi, entro 10 giorni, notificare alla Azienda sanitaria e all'Agenzia delle Entrate i motivi che giustificano un rinvio o un'esenzione o che comunque dimostrano l'impossibilità della vaccinazione. Se questo viene accettato, l'azienda sanitaria invia l'avviso all'agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento.

Se questo non viene accettato, entro 180 giorni inizia la procedura di riscossione dei 100 euro, che può poi essere appellata al giudice di pace. Quindi passerà molto tempo, quindi probabilmente nessuno pagherà questi 100 euro.

A quanto pare, stanno già pensando di rendere le pene più severe nel contesto della trasformazione del decreto legge in legge.

Articolo 2

Prevede che la vaccinazione obbligatoria, indipendentemente dall'età, sia estesa al personale delle università e delle istituzioni equivalenti. Qui si applicano le procedure già note, che possono poi portare alla sospensione. Quelli che hanno più di 50 anni saranno probabilmente assenti ingiustificati prima e saranno poi sospesi.

Articolo 3

L'articolo 3 prevede di nuovo alcuni cambiamenti per quanto riguarda il "normale" greenpass.

Dal 20.01.2022 al 31.03.2022, il grennpass "normale" è necessario per:

  • Servizi alla persona (massaggiatore, parrucchiere...)

  • visitare i prigionieri

Dal 01.02.2022 al 31.03.2022 il Greenpass "normale" è necessario per:

  • Accesso a uffici pubblici, banca, ufficio postale, istituzioni finanziarie, negozi (eccetto quelli di prima necessità). Entro 15 giorni, il diavolo in capo Draghi emetterà un decreto che elenca quali negozi possono ancora essere inseriti. Eventualmente il punto di partenza (per i negozi) sarà diverso tramite questo decreto, per esempio inizio 10.02.2022. 

Un altro fatto interessante è che se il difensore non può presentarsi in tribunale perché non ha un lasciapassare verde, questo non conta come un motivo legittimo per non presentarsi.

Le regole sul Supergreenpass al lavoro non si applicano a coloro che hanno i certificati di vaccinazione di San Marino fino al 20.02.2022 (già i precedenti obblighi di vaccinazione ecc. erano sospesi fino ad allora).

Attenzione: nell'ambito del green pass/supergreen pass, nella nostra provincia si applica di regola la normativa provinciale, che probabilmente sarà adattata presto.

Articolo 4

Questo stabilisce cosa succede nelle scuole ecc. se ci sono casi di Covid positivi.

  • Asili, scuole materne, ecc.

    • Se un caso si verifica in una sezione/gruppo classe, le attività di quella sezione/gruppo classe vengono sospese per 10 giorni.

  • Scuola primaria

    • Un caso nella classe: sorveglianza della classe con test e secondo test dopo 5 giorni.

    • Due casi nella classe: insegnamento a distanza (DAD) della classe per 10 giorni. 

  • Scuole medie e superiori/formazione professionale

    • Un caso in classe: autosorveglianza con maschera FFP2 e insegnamento in presenza

    • Due casi in classe: autosorveglianza con maschera FFP2 e insegnamento in presenza per coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria, siano boosterati o guariti negli ultimi 120 giorni; tutti gli altri vanno all'insegnamento a distanza per 10 giorni

    • Tre o più casi nella classe: tutta la classe in insegnamento a distanza per 10 giorni

    • Chiunque abbia sintomi C o una temperatura superiore a 37,5 gradi non sarà ammesso a scuola.

Articolo 5

Qui ci sono solo alcune disposizioni finanziarie sugli esami gratuiti (che devono essere prescritti dal medico), che sono possibili nel quadro dell'autosorveglianza secondo l'articolo 4. 

Articolo 6

Prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 08.01.2022

Download DL01-2022